Amministratore di fatto cosa rischia.
La Suprema Corte di Cassazione, su ricorso di un avvocato cassazionista, ha stabilito i seguenti princìpi in materia di responsabilità dell’amministratore di fatto di una società di capitali.
La Corte presieduta dal Presidente di sezione della Cassazione ha precisato che:
“l’amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un’investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell’ambito sociale un’influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l’omissione di atti di gestione”.
L’Amministratore di fatto quindi chiamato in Tribunale dovrà scegliere attentamente il proprio avvocato per non rischiare di dover risarcire i danni.
In merito ai principi di quantificazione del danno nell’azione di responsabilità contro gli amministratori, la Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte s’appello avesse correttamente osservato il rispetto del nesso causale, dal momento che “il dato relativo alla differenza tra il passivo e l’attivo fallimentare è stato introdotto solo in quanto il danno accertato risultava superiore a quello di cui era stato domandato il risarcimento”. Al riguardo, la Suprema Corte ha pertanto statuito che “deve riconoscersi conforme al diritto la decisione di merito che, con riferimento all’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, comma 2, l. fall., quantifichi il danno avendo riguardo all’accertata colpevole dispersione di elementi dell’attivo patrimoniale da parte degli amministratori, oltre che al colpevole protrarsi di un’attività produttiva implicante l’assunzione di maggiori debiti della società, a nulla rilevando che l’importo oggetto di liquidazione sulla base di tali criteri sia ridotto a una minor somma, nella specie corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo fallimentare, in ragione del limite quantitativo della pretesa fatta valere”.
Amministratore di fatto cosa rischia.
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