Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Omnibus. Operative da oggi  le norme sulla responsabilità dei provider

 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre,  la LEGGE 7 ottobre 2024, n. 143. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. (24G00161).

La Legge entra in vigore oggi.

La legge contiene alcune disposizioni sulla responsabilità, anche dal punto di vista penale, degli operatori di comunicazione elettronica.

Queste le modifiche apportate dalla Legge di Conversione, al Decreto Omnibus originario.

 

Nel capo I, dopo l’articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 6-bis (Modifiche alla legge 14 luglio  2023,  n.  93,  in

materia  di  disabilitazione   dell’accesso   a   contenuti   diffusi

abusivamente). – 1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 2:

1) al comma 1,  la  parola:  “univocamente”  e’  sostituita

dalla seguente: “prevalentemente”;

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole:  “compresi  i

prestatori  di  servizi  di  accesso  alla  rete”  sono  inserite  le

seguenti: “nonche’ i fornitori di servizi di  VPN  e  quelli  di  DNS

pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati”;

3)  al  comma  3,   quarto   periodo,   dopo   le   parole:

“destinatario  del  provvedimento”   sono   aggiunte   le   seguenti:

“garantendo altresi’ ad ogni soggetto che dimostri  di  possedere  un

interesse qualificato la  possibilita’  di  chiedere  la  revoca  dei

provvedimenti di inibizione all’accesso, per documentata carenza  dei

requisiti di legge, anche sopravvenuta”;

4)  al  comma  5,  primo  periodo,  dopo  le  parole:   “ai

prestatori di  servizi  di  accesso  alla  rete,”  sono  inserite  le

seguenti: “compresi i fornitori di servizi di VPN  e  quelli  di  DNS

pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati,“;

5) al comma 5, terzo periodo, dopo le  parole:  “provvedono

comunque” sono inserite le seguenti: “,  entro  il  medesimo  termine

massimo di trenta minuti dalla  notificazione  del  provvedimento  di

disabilitazione,”;

6) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:

“5-bis.  I  prestatori  di  servizi  di   assegnazione   di

indirizzi IP, il Registro italiano per  il  country  code  Top  Level

Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di  nome

a dominio per i ccTLD diversi da quello  italiano  e  per  i  nomi  a

generic  Top  Level  Domain  (gTLD),  provvedono   periodicamente   a

riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l’instradamento  del

traffico di rete  verso  gli  indirizzi  IP  bloccati  ai  sensi  del

presente articolo, decorsi almeno sei mesi  dal  blocco,  e  che  non

risultino utilizzati per finalita’ illecite”;

segue su Il sole 24 ore

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