La persona fisica autrice del reato presupposto, ai sensi degli artt. 53 d. Igs. n. 231 del 2001 e 322 cod. proc. pen., non è legittimata a proporre riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto esclusivamente nei confronti della persona giuridica, ai sensi del d. Igs. n. 231 del 2001.
E’quanto ha stabilito sesta sezione penale della Corte di Cassazione, che ha confermato in materia l’orientamento delle Sezioni Unite.
Queste ultime hanno evidenziato come il complesso normativo delineato dal d. Igs. n. 231 del 2001 “sia parte del più ampio e variegato sistema punitivo ed abbia evidenti ragioni di contiguità con l’ordinamento penale per via, soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell’apparato sanzionatorio, delle modalità processuali del suo accertamento”.
Partendo da tali premesse, la Corte ha ritenuto che il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell’ente, in vista del perseguimento dell’interesse o del vantaggio di questo, è sicuramente qualificabile come “proprio” anche della persona giuridica; tuttavia, secondo la Corte, la responsabilità della persona fisica si estende “per rimbalzo” dall’individuo all’ente collettivo solo a condizione che siano individuati “precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno all’interesse dell’altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell’ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente”.
Dunque una responsabilità autonoma: l’ente è chiamato a rispondere per un fatto proprio che ha per presupposto il reato compiuto dalla persona fisica ma è che è “attribuito” alla persona giuridica secondo criteri di imputazione oggettivi e soggettivi propri.
Il corollario che ne deriva è che la persona fisica autrice del reato presupposto è un soggetto terzo rispetto al sequestro preventivo disposto, ai sensi del d. Igs. n. 231 del 2001, esclusivamente nei confronti della persona giuridica; essa non è coindagata o coimputata per lo stesso illecito, non è la persona alla quale le cose sono state sequestrate, dovendo identificarsi questa nella persona giuridica, non è, almeno in astratto, la persona che avrebbe diritto alla restituzione di quanto in sequestro, essendo i beni appartenenti all’ente.
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