Cassazione: no all’impugnazione via PEC, non conta il Codice dell’Amministrazione digitale.

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No a ricorso in Cassazione, Appello o altre impugnazioni penali, presentati attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una sentenza dei primi di febbraio del 2018.

Nella fattispecie la Corte ha  rigettato  il Ricorso in Cassazione di un soggetto a cui era stata dichiarata inammissibile una opposizione a decreto penale di condanna presentata via PEC.

I giudici di Piazza Cavour hanno rilevato come l’opposizione a decreto penale di condanna abbia natura di impugnazione,  e sia  dunque soggetta alla disciplina e ai principi generali previsti per le impugnazioni.

Le modalità di presentazione dell’ opposizione sono quindi disciplinate dall’art. 461 cod. proc. pen. e, per quanto non previsto da quest’ultima norma, dagli artt. 582 e 583 cod. pen., che riguardano, in generale, le impugnazioni.

Ne consegue che, secondo il Supremo Collegio  nessuna norma prevede la presentazione di un atto d’impugnazione a mezzo di posta elettronica certificata.

L’art. 16, comma 4, d. I. 18-10- 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17-12- 2012, n. 221, prevede la possibilità per la cancelleria di effettuare notificazioni per via telematica a persona diversa dall’imputato, a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151 , comma 2, cod. proc. pen.

Ma la norma non prevede il deposito per via telematica di un atto d’impugnazione.

D’altronde, le modalità di presentazione dell’atto d’impugnazione prescritte dalle suindicate norme sono tassative e non ammettono equipollenti, essendo l’inosservanza delle disposizioni degli artt. 582 e 583 prevista come causa di inammissibilità dall’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

E, infatti, in questa prospettiva, l’art. 48 D. Lgs n. 82/2005 e successive mod. (c.d. Codice dell’amministrazione Digitale o anche CAD), come sostituito dall’art. 33 D.L.gs 30 dicembre 2010, n. 235, dispone che la notifica a mezzo PEC sia equiparata alla notifica per mezzo della posta, salvo che la legge non disponga altrimenti .

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