Diffamazione e lesione della reputazione on line: subito davanti al Giudice.

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Chi è indagato per diffamazione per offese attraverso social network o sui cd UGC ( portali di condivisione di contenuti degli utenti) ,  come Youtube, va direttamente a giudizio senza passare per l’udienza preliminare.

Lo ha stabilito la  Suprema Corte di Cassazione in una sentenza depositata il 9 gennaio scorso.

La Corte ricorda nel suo provvedimento che la lesione dell’onore e della reputazione  attraverso forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, rientra tra le ipotesi di diffamazione aggravata prevista dall’art 595, comma 3 del codice penale.

La disposizione da ultimo citata prevede che “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità , ovvero in atto pubblico la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.”

Il Supremo Collegio richiama in proposito la pronunzia delle Sezioni  Unite n. 31022 del 29 gennaio 2015 Cc. (dep. 17/07/2015 ) Rv. 264090, che,  in un caso di sequestro preventivo di testata giornalistica on line, ha, tra l’altro, esplicitamente stabilito che nel concetto di stampa di cui all’art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 non rientrano í nuovi mezzi dì manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero.

Per questo motivo, diversamente dalla diffamazione compiuta nell’esercizio dell’attività giornalistica professionale, che ha una sanzione edittale molto più alta ( sino ai 6 anni), chi è indagato per diffamazione sul web non passa per il filtro dell’udienza preliminare.

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