La creazione e trasformazione di software da parte di aziende ( o dai dipedenti di quest’ultima) deve essere attentamente regolamentata dal punto di vista della proprietà intellettuale ed industriale, poichè le conseguenze di un contratto scritto sulle caratteristiche di un software, può determinare la perdità di proprietà dello stesso programma per elaboratore.
La Corte di Cassazione, in una controversia tra datore di lavoro e dipendente giunta sino all’attenzione dei Giudici di piazza Cavour, che riguardava anche la titolarità di un software commerciale, ha infatti stabilito che “quanto all’utilizzo del sofware asseritamente creato, va osservato che il ricorrente ha parimenti omesso di descrivere in modo puntuale di quale attività inventiva il datore si sarebbe appropriato e con quale vantaggio, vigendo in tema il principio per cui “La protezione del diritto d’autore riguardante programmi per elaboratori (il “software”, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell’originalità, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un’elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, fermo restando che la creatività e l’originalità sussistono anche quando l’opera sia composta da idee e operazioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.”