Spetta al Giudice ordinario il potere di disporre l’inibizione ad un sito internet attraverso i provider e non ad una Autorità Amministrativa indipendente, che nella fattispecie è la CONSOB.
Ma il Giudice può tenere conto dell’istruttoria dell’Autorità amministrativa al fine di ordinare l’inibizione o di rifiutarla, qualora in sede amministrativa venga garantito in maniera scrupolosa il diritto al contraddittorio del titolare del sito, e si sia svolta una istruttoria amministrativa molto dettagliata.
E’ questa lo soluzione adottata dal Giudice delle indagini preliminari di Roma in relazione al titolare di un sito internet che era stato inibito agli utenti italiani per la violazione delle norme del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), dopo una istruttoria svolta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. .
Il sito era stato accusato dalla CONSOB di aver compiuto reati finanziari ed in particolare di porre in vendita servizi di investimento su strumenti finanziari, mediante trading on line di opzioni binarie, nonché contratti derivati regolati in contanti rientranti nell’allegato 1, sezione C della Direttiva 2004/39/CE, ( “MiFid”), al di fuori del sistema di autorizzazioni previste dal TUF.
segue su NOVA-Il sole 24 ore