Cassazione Pedopornografia
DELITTI CONTRO LA PERSONA – ART. 600 QUATER – MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO – ACQUISIZIONE MEDIANTE SALVATAGGIO INFORMATICO – SUSSISTENZA. La fattispecie di reato di cui all’art. 600 quater cod. pen, che è ravvisabile nei confronti di chiunque si procura o dispone di materiale pedopornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori, comprende qualsiasi condotta idonea a fare rientrare il materiale de quo nella disponibilità dell’agente, inclusa la detenzione non su supporto cartaceo ma mediante salvataggio informatico, ed esclusa invece la mera consultazione via Internet di siti di pedofili senza registrazione dei dati su disco. ( Nel caso in esame l’imputato aveva trasferito il materiale copiandolo dal sito di provenienza su una directory del disco allo scopo di salvarlo per usi futuri. La Corte ha ritenuto infondato il relativo motivo di ricorso). Sentenza n. 39282 del 21 settembre 2005 – depositata il 28 ottobre 2005