provider violazione diritti d’autore
Tribunale di Milano, sezione specializzata per la proprietà industriale e intellettuale, sentenza n. 3639/2010 – SKY c. Tv Gratis e Telecom Italia 1. Sky può legittimamente rivendicare in suo favore i diritti patrimoniali connessi alla sua qualità di produttore dell’opera audiovisiva consistente nel film delle singole partite di calcio, quale fissazione delle immagini delle stesse (art. 78 l.d.a.). 2. La condotta del gestore di un sito Internet che, attraverso lo stesso, fornisca una serie di link aventi come scopo quello di facilitare la visione di materiale protetto da diritto d’autore illecitamente diffuso da terzi è rilevante sotto il profilo del concorso con l’illecita diffusione di suddetto materiale in termini di consapevole agevolazione, in quanto specificatamente destinata a consentire con evidente e maggiore facilità all’utente italiano la possibilità di usufruire di tali contenuti. 3. Il provider che svolga un servizio limitato al mero accesso alla rete ed al trasporto delle informazioni immesse, senza rivestire alcun ruolo nell’origine della trasmissione e nella selezione sia del destinatario che delle informazioni immesse in rete (“mere conduit”) beneficia dell’esenzione di responsabilità di cui al primo comma dell’articolo 14, D.lgs 70/2003 e, pertanto, va esclusa in capo allo stesso la sussistenza di una responsabilità per gli illeciti compiuti da terzi.