Uso del fax nelle gare pubbliche
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Deliberazione n. 158 del 23 maggio 2007 Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Gruppo Splendida soc. cons. a r.l..– servizio di pulizia dei locali in uso all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato di Pisa. S.A. Prefettura di Pisa. Ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006 tutti gli scambi di informazione e le comunicazioni tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica, per telefono o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo di comunicazione prescelto viene indicato nel bando. Tuttavia detta disposizione deve essere integrata con lo specifico disposto di cui al successivo comma 7, lettera a) del medesimo articolo, disciplinante la trasmissione delle sole domande di partecipazione (e non anche delle offerte) alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, in base al quale le stesse possono essere presentate, a scelta dell’operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax. La necessità che le domande trasmesse via fax siano confermate per posta deve essere espressamente prevista dalle stazioni appaltanti nel bando di gara.