intercettazioni Corte di cassazione
SENTENZA N. 19956 UD.12/04/2006 – DEPOSITO DEL 17/05/2006 IMPUGNAZIONI- CASSAZIONE- INTERCETTAZIONI – OMESSA MOTIVAZIONE DEL DECRETO EX ART. 268 COMMA 3 C.P.P.- DEDOTTA INUTILIZZABILITA’ DEI RISULTATI – POTERE DI ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE In tema di esecuzione di intercettazioni telefoniche, l’insufficienza o l’inidoneità degli impianti interni e le eccezionali ragioni di urgenza, che giustificano il ricorso ad impianti in dotazione alla polizia giudiziaria o di pubblico servizio, sono condizioni la cui effettiva esistenza rileva indipendentemente dalla motivazione del decreto autorizzativo e può essere autonomamente accertata ex post dalla Corte di Cassazione, nei limiti in cui sia desumibile dai dati di fatto. In motivazione la Corte, nel ribadire che il decreto del pubblico ministero previsto dall’art. 268 comma terzo c.p.p. non può essere integrato con un provvedimento emesso dopo l’inizio delle operazioni, ha affermato che, trattandosi di una questione di invalidità processuale di atti, la Corte di cassazione ha la facoltà di risolverla a prescindere dalla motivazione adottata dall’autorità giudiziaria competente, essendo anche giudice del fatto rispetto alle dette questioni